I DIECI PUNTI DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LUCA ZAIA

24 aprile 2020- In vigore dalle 15:00 CORONAVIRUS Il Governatore della REGIONE VENETO LUCA ZAIA, ha firmato un’ordinanza, meno restrittiva sul Coronavirus.

Sarà in vigore dalle ORE 15 DEL 24 APRILE 2020 AL 3 MAGGIO 2020 COMPRESO

PUNTO PRIMO:

È CONSENTITA LA VENDITA DI CIBO DA ASPORTO. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, PREVIA ORDINAZIONE ON-LINE O TELEFONICA, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio.

PUNTO SECONDO

PER LA VENDITA DI VESTITI PER BAMBINI E DI PRODOTTI DI CARTOLERIE NONCHÉ PER LE LIBRERIE

(la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi di abbigliamento per bambini) NON VALE PIÙ IL LIMITE DEI DUE GIORNI A SETTIMANA

PUNTO TERZO

SONO CONSENTITE ATTIVITÀ SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001

PUNTO QUARTO

È CONSENTITA LA COLTIVAZIONE DEL TERRENO PER USO AGRICOLO PER AUTOCONSUMO,

anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante

PUNTO QUINTO

È CONSENTITA LA VENDITA IN ESERCIZI ANCHE ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALI AL DETTAGLIO, QUALI FIORERIE, DI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI:

Semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti

PUNTO SESTO

NEI MERCATI E NELLE ANALOGHE FORME DI VENDITA SU AREA PUBBLICA o privata è ammessa la vendita di PRODOTTI FLOROVIVAISTICI E DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI,

Comprese le scarpe per i bambini medesimi

PUNTO SETTIMO

SONO CONSENTITI I TAGLI BOSCHIVI ANCHE PER AUTOCONSUMO

In presenza di una effettiva situazione di necessità

PUNTO OTTAVO

È CONSENTITO L’ACCESSO AI CIMITERI NEL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO DI UN METRO TRA LE PERSONE E DELL’USO DI MASCHERINA E GUANTI

O garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante

PUNTO NONO

SONO CONSENTITE LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CARATTERE ARTIGIANALE RESE DA TERZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A BORDO DI IMBARCAZIONI DI DIPORTO ALL’ORMEGGIO

Nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria

PUNTO DECIMO

È AMMESSA ANCHE L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE alle categorie indicate in delibera

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